SCELTA PRIORITARIA DELLA SEDE DI PRIMA ASSEGNAZIONE A VINCITORE DI CONCORSO CHE PRESTA ASSISTENZA A DISABILE

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Il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che nei concorsi pubblici il vincitore che presta assistenza a disabile in base all’art. 33, comma 5, Legge 104/1992 ha diritto alla scelta prioritaria della sede di prima assegnazione anche a discapito dell’ordine di graduatoria approvato. (cfr, Consiglio di Stato n. 4779/2020 e 1331/2021).

Si tratta di norma imperativa che deve trovare applicazione immediata e diretta applicazione anche laddove non espressamente inserita tra le regole disciplinanti il concorso, secondo la regola dell’eterointegrazione del bando ex art. 1339 c.c., (Consiglio di Stato sez. III, 14/06/2018,n.3681).

Categoria: Diritto Amministrativo, Diritto del Lavoro

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